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Animali esotici |
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Sono considerati animali esotici i mammiferi, gli uccelli ed i rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, che vivono stabilmente in stato di libertā nei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni libere nel territorio nazionale.
Questi animali sono stati importati , oppure si sono riprodotti in cattivitā nel territorio nazionale.
In Italia tre sono le leggi, con le successive modifiche, che regolamentano la detenzione di fauna esotica.
CONVENZIONE DI BERNA:
ratificata con la legge n. 503 del 5 agosto 1981, ha lo scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatica e dei loro habitats naturali.
Secondo questa convenzione, ogni Stato deve adottare opportune leggi per la salvaguardia delle specie di flora e fauna elencate nei tre allegati annessi alla convenzione stessa; in particolare sarebbero vietati qualsiasi forma di cattura, di detenzione, di uccisione, il deterioramento e la distruzione, la raccolta di uova, la detenzione ed il commercio di tutte le specie specificate negli allegati.
CONVENZIONE DI WASHINGTON:
meglio conosciuta con la sigla C.I.T.E.S. (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) č una convenzione firmata dai paesi della CEE, a cui l'Italia ha aderito con la legge n. 874 del 19 dicembre 1975, prevedendo le relative sanzioni ed emanando le norme attuative soltanto con la legge n.150 del 7 febbraio 1992 e successive modifiche.
La Convenzione di Washington distingue le specie tutelate in base al grado ed al pericolo di estinzione e le suddivide in tre elenchi o appendici che prevedono: blocco totale del commercio per gli esemplari elencati nella "I" appendice o allegato "A" del Reg. (CE) 338/97; limitazioni al traffico per gli esemplari elencati nella "II" e "III" appendice o allegato "B" del Reg. (CE) 338/97.
DECRETO MINISTERIALE DEL 19/04/1996:
fornisce l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumitā pubblica e di cui č proibita la detenzione ed il commercio.
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